Fondo Previdenza Complementare Settore Telecomunicazioni TELEMACO

 

 

Introduzione

I lavoratori assunti, a partire dal 1 gennaio 2007, con contratto a tempo           indeterminato, apprendistato o di inserimento hanno sei mesi di tempo, dalla data di assunzione, per decidere se versare o no il TFR maturando alla Previdenza Complementare.

Quindi, non solo i lavoratori di prima occupazione ma anche tutti coloro che a partire questa data cambieranno Azienda hanno a disposizione sei mesi di tempo per comunicare la “nuova” scelta per la destinazione del TFR maturando.

Passati sei mesi dalla data di assunzione senza che venga consegnato al Datore di Lavoro il modello TFR2, scatterà per Legge il SILENZIO-ASSENSO. (vedi riquadro)

 

Questo volantino informativo, specifico per i dipendenti delle Aziende aderenti il CCNL Telecomunicazioni, è solo una breve sintesi sulle modalità di scelta e sintetica informativa sui Fondi di Previdenza Complementare (TELEMACO).

I nostri recapiti telefonici/e-mail sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ed ulteriori informazioni . A: infotelemaco@ugltlc.it  torna


 

AZIENDE CCNL Telecomunicazioni (con più di 50 dipendenti)

Lavoratori assunti dopo il 31.12.2006

 

Modulo Ministeriale TFR 2

 

Data prima occupazione(*)

 

  Dal 29.4.1993                compilare Sezione 1 Modulo TFR 2    (SCHEMA 1)

 

  Prima del 29.4.1993       compilare Sezione 2 Modulo TFR 2    (SCHEMA 2)

 

(*) si intende il primo lavoro, in assoluto, con contributi versati nella previdenza pubblica obbligatoria (es. INPS). torna

 

 

SCHEMA 1

Lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

 

Compilare Modulo Ministeriale TFR 2 Sezione 1

 

  Barrare Primo Pallino:             se si decide di versare tutto il TFR maturando ad un Fondo di                                       Previdenza Complementare

         Allegare modello di adesione al Fondo (per Telemaco reperibile su www.fondotelemaco.it)

 

  Barrare Secondo Pallino:         se si decide di mantenere la regolamentazione prevista dall’art.                                             2120 Codice Civile - Il TFR maturando verrà destinato al Fondo                                                istituito dalla Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS

            Stesso trattamento del TFR in Azienda — mantenimento “vecchie” regole del TFR

            Le richieste di anticipazioni/liquidazione devono essere indirizzate, sempre, al datore di lavoro - torna


 

 

SCHEMA 2

Lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria in data precedente al 29 aprile 1993

 

Compilare Modulo Ministeriale TFR 2 Sezione 2

 

  Barrare Primo Pallino:    se si decide di mantenere la regolamentazione prevista dall’art. 2120                                       Codice Civile - Il TFR maturando verrà destinato al Fondo istituito                                dalla Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS

            Stesso trattamento del TFR in Azienda — mantenimento “vecchie” regole del TFR

            Le richieste di anticipazioni/liquidazione devono essere indirizzate, sempre, al datore di lavoro

 

Barrare Secondo Pallino:         se si decide di destinare alla Previdenza Complementare solo una quota del TFR maturando (Telemaco 16%)    La quota residuale del TFR maturando (84%) verrà destinata al Fondo istituto dalla Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS.

         Allegare modello di adesione al Fondo (Per Telemaco reperibile su www.fondotelemaco.it)

         (il TFR residuo 84% manterrà lo stesso trattamento e rendimento del TFR secondo le “vecchie”       regole e le richieste di riscatto/anticipazioni devono essere indirizzate al datore di lavoro)

 

  Barrare Terzo Pallino:   se si decide di destinare alla Previdenza Complementare l’intero TFR                                       maturando.

         Allegare modello di adesione al Fondo (Per Telemaco reperibile su www.fondotelemaco.it) torna


 

SILENZIO - ASSENSO

 

Nel caso non si consegni il modulo TFR 2 entro sei mesi dalla data di assunzione tutto il TFR maturando verrà destinato al Fondo TELEMACO nel Comparto Garantito (5% Azioni - 95% Obbligazioni).

 

È bene ricordare che in questo caso - versando al Fondo esclusivamente il TFR - non si potrà beneficiare del contributo aziendale (attualmente 1,2%) previsto solo in caso di adesione a Telemaco     (TFR 16% o 100%) con versamento di quota contributiva minima del 1% (sulla retribuzione utile al calcolo del TFR) torna

 

ASPETTI GENERALI

La Previdenza Complementare nasce dall’esigenza di integrare la pensione pubblica penalizzata con l’introduzione di un diverso sistema di calcolo (da retributivo a misto/contributivo).
Con il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (e successive) si sono disciplinate le forme pensionistiche complementari

La scelta di destinare tutto TFR maturando (o quota parte del maturando) ai Fondi di Previdenza Complementare è irrevocabile, quindi, è importante leggere le note informative del Fondo Pensione prima di aderire.   E’ possibile aderire a Fondi Aperti (possono accedere tutti) o Fondi Chiusi o Negoziali (prevedono requisiti per l’accesso - per le TLC è TELEMACO).   I Fondi Chiusi o Negoziali prevedono l’erogazione di un contributo aziendale (a fondo perso) da sommare ai propri versamenti (TFR + quota contributiva).

La scelta di mantenere la “vecchia” regolamentazione prevista per il TFR (per le Aziende con più di 50 dipendenti il TFR maturando verrà destinato al Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS) è sempre modificabile, pertanto, si potrà decidere di destinare l’intero TFR (o quota parte per coloro che hanno contribuzioni prima del 29 aprile 1993) ai Fondi di Previdenza Complementare anche successivamente alla scadenza dei 6 mesi.

Il rendimento dei Fondi Pensione Complementari non è garantito, dipenderà dall’andamento dei mercati e dal profilo di rischio scelto (proporzione Azioni/Obbligazioni).

Il rendimento del Trattamento di Fine Rapporto con le “vecchie” regole è pari al tasso del 1,5 + 75% della rivalutazione ISTAT.

 

Telemaco prevede 5 profili di investimento:  Garantito (White) 5% azionario  -  Conservativo (Blue) 10% azionario - Prudente (Green) 25% azionario  -  Bilanciato (Yellow) 50% azionario  -  Crescita (Orange) 70% azionario. torna


ANTICIPAZIONI

TFR

fino al 70%, dopo 8 anni, per spese mediche, acquisto o ristrutturazione prima casa

(tassazione, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore, attualmente la più bassa è il 23%)

FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE

(tassazione dal 15% al 9% - riduzione di 0,30% per ogni anno successivo al 15° fino ad un max del 6%)

 

 

RISCATTI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE

riscatto totale — tassazione dal 15% al 9% (riduzione di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo fino ad un massimo del 6% - dopo 35 anni di iscrizione ai Fondi tassazione al 9% ) in caso di:

Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari

 

 

PORTABILITA’

Dal 1 gennaio 2007 è possibile il trasferimento da un Fondo di Previdenza Complementare ad un altro nel caso di:

 

 

RENDITA – TASSAZIONE

 

Dal 1 gennaio 2007, con almeno 5 anni di iscrizione al Fondo, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria.   È possibile scegliere se percepire l’intero capitale:

            1) mediante una rendita vitalizia              2) parte capitale (massimo 50%) e parte in rendita

Se, però, convertendo in rendita il 70% del capitale l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS, è possibile riscattare l’intero capitale. (ad oggi, dovrebbe risultare, dalla conversione del 70%, una rendita mensile inferiore ai 205,77 euro).   Hanno diritto al riscatto al 100% anche i cosiddetti “vecchi iscritti” — lavoratori già iscritti ai Fondi Complementari alla data del 28 aprile 1993.

Con meno di 5 anni di iscrizione, al raggiungimento dei requisiti pensionistici, è previsto il riscatto del 100% del capitale.

Nella nota informativa si specifica che le condizioni di erogazione della rendita (con o senza reversibilità) dipenderanno dalla convenzione, stipulata da Telemaco con un’impresa di assicurazioni, in vigore al momento del pensionamento

Dal 2007 i contributi volontari ai Fondi (come la quota minima del 1% di Telemaco incrementabile per multipli di 0,5), escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di 5.164,67 (ulteriori modalità sono previste per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1.1.07)  I rendimenti dei Fondi sono soggetti all’imposta sostitutiva del 11%

 

torna

 

 

 

 

 

 

Scelta per la destinazione del TFR
Fondo Telemaco

 

homepage

Introduzione - Moduli - Silenzio/Assenzo - Aspetti Generali - Anticipazioni - Riscatti - Portabilità -

Rendita/Tassazione

Andamento Telemaco 2011