Assegni Familiari - Ugl Telecomunicazioni Calabria - Sito Ufficiale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Assegni Familiari

Documentazione
 

Gli assegni familiari, o più correttamente l'assegno per il nucleo familiare, è una prestazione erogata dall'INPS a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente che abbiano conseguito nell'anno precedente quello dell'erogazione redditi complessivi al di sotto dei limiti fissati ogni anno per legge. Scarica il modello SR16

Breve guida alla compilazione.

L'assegno per il nucleo familiare spetta non solo ai lavoratori dipendenti in servizio ma anche ai lavoratori cassaintegrati o in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai pensionati che abbiano svolto lavoro dipendente nonchè ai cassaintegrati indennizzati e anche ai lavoratori con contratto a termine o a tempo determinato.

L'assegno è di norma erogato per il periodo compreso tra il 1 luglio dell'anno della richiesta fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Il lavoratore che ritiene di rientrare nei limiti di reddito previsti dalla legge per la concessione dell'assegno deve presentare al proprio datore di lavoro o direttamente all'INPS il modulo per la richiesta di assegni familiari entro il mese di luglio dell'anno in corso.

REDDITI CONSEGUITI DAL/DALLA RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO
L’anno di riferimento dei redditi da dichiarare è l’anno solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda. Ad es. per una domanda relativa a periodi compresi tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012, il reddito da dichiarare è quello percepito nell’anno 2010.
In caso di richiesta di assegno per periodi arretrati (possibile fino a 5 anni retroattivamente) dovrà essere compilato un modello (in duplice copia) di assegno per nucleo familiare per ogni anno richiesto.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI:
Vanno desunti dalle certificazioni fiscali:
• Mod CUD 2011 per i redditi 2010 – Punti 1, 2, 93, 107;
• Mod 730-3 2011 per i redditi 2010 – Rigo 4 “redditi da lavoro dipendente e assimilati”;
• Modello Unico 2011 per i redditi 2010 – Quadro “RC” sezione I punto RC5 e sezione II
punto RC9.

ALTRI REDDITI:
Negli altri redditi vanno indicati i redditi da fabbricati, terreni, ecc., al lordo della eventuale
detrazione relativa all’abitazione principale.
Vanno desunti dalle certificazioni fiscali:
• Mod 730-3 2011 per i redditi 2010 – Righe 1, 2, 3, 5 e 6;
• Modello Unico 2011 per i redditi 2010 – Quadro “RA” punto RA11 colonna 9 e 10, quadro
“RB” punto RB11 e tutti gli altri Quadri eventualmente compilati.

REDDITI ESENTI:
Devono essere indicati i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o imposta sostitutiva se SUPERIORI complessivamente a € 1.032,91 (interessi
bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili; pensioni sociali, assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione o divorzio esclusa la parte di assegni destinata al mantenimento dei figli; ecc.)

PARTICOLARI CONDIZIONI.

Per particolari condizioni, di seguito riportate, occorre richiedere l’autorizzazione, tramite presentazione del modello ANF42 SR03 all’INPS (quando l’ANF è erogato dal datore di lavoro) o tramite presentazione della documentazione indicata nei modelli di domanda (nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS), nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:

figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);
familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
minori in accasamento eterofamiliare;
familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè  nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni

 
Torna ai contenuti | Torna al menu